(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10
                         del 19 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 7
 
  1.  La  lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25
marzo 1996 n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi  regionali)  e'
sostituita dalla seguente:
   "a) uno scelto mediante sorteggio fra due terne di professori e di
ricercatori  di  ruolo,  designati  dal  rettore  dell'Universita' di
Genova, qualora tali materie siano  oggetto  di  corso,  o  di  altra
universita'  in  caso  di  corsi  di  laurea non presenti nell'Ateneo
genovese, con funzioni di Presidente".
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996, e'
inserito il seguente:
  "2-bis. Decorso inutilmente il termine  di  quaranta  giorni  dalla
richiesta   delle  designazioni,  le  funzioni  di  presidente  della
commissione  sono  svolte  dal  segretario  generale   della   Giunta
regionale o da altro dirigente generale da lui delegato e le funzioni
dell'altro  esperto da un dirigente scelto con le procedure di cui al
comma 2 lettera c)".