(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 19 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 7 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi regionali) e' sostituita dalla seguente: "a) uno scelto mediante sorteggio fra due terne di professori e di ricercatori di ruolo, designati dal rettore dell'Universita' di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra universita' in caso di corsi di laurea non presenti nell'Ateneo genovese, con funzioni di Presidente". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996, e' inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla richiesta delle designazioni, le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal segretario generale della Giunta regionale o da altro dirigente generale da lui delegato e le funzioni dell'altro esperto da un dirigente scelto con le procedure di cui al comma 2 lettera c)".